TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20/11/2017 n. 1748

Sull’attribuzione della maggiorazione del 40% del punteggio, fino alla concorrenza massima di 6,50 punti, per i farmacisti rurali partecipanti al concorso straordinario delle sedi farmaceutiche.

La qualificazione legislativa della natura “straordinaria” del concorso delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, più volte ripetuta nel corpo della l. 27/2012, ha una valenza ermeneutica che non può essere obliterata, poiché essa non si esaurisce in una mera denominazione che non avrebbe alcuna efficacia vincolante per l’interprete, ma trascina con sé una determinata disciplina, introducendo un “elemento di disuguaglianza” nel trattamento di coloro che sarebbero destinatari della norma generale disciplinante il concorso per l’ottenimento della concessione della farmacia (escludendo dalla partecipazione al concorso straordinario i farmacisti “urbani).

Quanto alla regolamentazione specifica dei punteggi da attribuire ai titoli professionali è la stessa norma disciplinante il “concorso straordinario” (art. 11) che, nel rinviare al D.P.C.M. del 30 marzo 1994 n. 298, quale elemento integrante della complessiva regolamentazione, ritaglia nell’ambito della disciplina le norme che devono essere invece derogate, (cfr. 11 c.5), tra le quali non è annoverata quella del tetto massimo del trentacinque punti attribuibili per i titoli professionali. Peraltro, quella esigenza di una “proporzionalità” tra il numero di anni di esercizio professionale nelle farmacie rurali e i punteggi riconoscibili, risulterebbe, nell’ambito della fattispecie “eccezionale” del concorso straordinario incoerente con una delle finalità prioritarie avute di mira dal legislatore del 2012, consistente, al contrario, nel favor per coloro che vantano una minore anzianità di servizio; finalità desumibile dal limite generale dei 65 anni per la partecipazione; dalla possibilità di accesso alla selezione anche da parte dei laureati non titolari ancora di farmacia e, soprattutto, dalla preferenza accordata parità di punteggio alla minore anzianità. In conclusione, la norma previgente di cui all’art. 9 della l. 221/1968, se intesa nel senso di consentire l’attribuzione di un punteggio anche superiore alla soglia massima dei trentacinque punti per i titoli professionale, non supera la soglia di compatibilità prevista dall’art. 11 co. 4 D.L. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, cosicché in luogo del criterio gerarchico che assegna prevalenza alla fonte sovraordinata, deve qui farsi applicazione del criterio di specialità che invece assegna prevalenza alla disciplina “eccezionale” emergente dalla normativa sopravvenuta, in cui vi è l’espresso richiamo al regolamento statale 298/1994, da intendersi comprensivo anche del tetto massimo di attribuzione dei punteggi per i titoli professionali.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

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