Navette per strutture alberghiere: la detrazione IVA è limitata al 40%

Il Ministero dell’Economia e finanze fornisce un’interpretazione restrittiva dell’art. 19–bis1 del D.P.R. n. 633/1972. Nel corso di un’interrogazione parlamentare a risposta immediata del 4 agosto 2016 è stata negata la possibilità di considerare automaticamente ed esclusivamente strumentali i mezzi di trasporto utilizzati quali “navette” dagli alberghi per gli spostamenti dei propri clienti.

Conseguentemente l’Iva può essere considerata in detrazione nella misura del 40%. Rimane valida la possibilità di dimostrare l’utilizzo esclusivo (strumentale) dei predetti mezzi di trasporto.

La fattispecie presa in esame riguardava automezzi con capienza minima pari a sei persone e massima fino a 9 persone. I mezzi di trasporto erano utilizzati quotidianamente per il trasporto degli ospiti verso gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche, scuole di sci, stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate si considerano “automaticamente” strumentali i mezzi di trasporto senza i quali l’attività non può essere esercitata. Si tratta, ad esempio, delle autovetture impiegate per l’esercizio dell’attività di leasing o di noleggio o ancora delle autovetture utilizzate per la formazione delle scuole guida.

Le predette caratteristiche non sussistevano nel caso in esame. L’attività alberghiera può comunque essere esercitata anche senza mettere a disposizione dei clienti i mezzi di trasporto utilizzati quali “navette” per il raggiungimento di determinati luoghi. Le medesime limitazioni, secondo la risposta al question time si applicano anche ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto l’onere potrà essere considerato in deduzione dal reddito di impresa nella misura massima del 20% ed entro i massimali previsti dall’art. 164 del TUIR.

La percentuale di detrazione ai fini Iva del 40% è di tipo forfetario ed è stata autorizzata dalla Commissione europea. Pertanto essa si applica indipendentemente dalla misura dell’utilizzo dei predetti mezzi di trasporto nell’attività d’impresa esercitata. In pratica non è necessario verificare se le autovetture siano effettivamente impiegate nell’attività nella predetta misura del 40 per cento. Il legislatore presume in ogni caso un utilizzo promiscuo che però non deve essere dimostrata né dal contribuente, né dall’Agenzia delle entrate.

Al fine di rendere la disposizione compatibile con la normativa comunitaria l’art. 19–bis1 del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di considerare in detrazione l’Iva nella misura integrale a condizione di fornire la prova dell’utilizzo esclusivo.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione del mezzo di trasporto dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ai fini Iva, ai sensi del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso contenuto nell’art. 24 della direttiva n. 2006/112/CE, non derogato dalla decisione del Consiglio, che prende in considerazione solo l’art. 26 della direttiva stessa. I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa. Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’Iva, che l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile. Ciò a condizione che non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (Ris min. Dip. Politiche fiscali n. 6/2008).

Questa soluzione non può però applicarsi alla fattispecie in esame. L’impresa intendeva considerare tout court le autovetture quali beni strumentali utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività indipendentemente dal noleggio dei predetti mezzi di trasporto ai dipendenti. La strumentalità era argomentata sulla base dello specifico servizio di “navetta”, ma la risposta fornita nel corso dell’interrogazione parlamentare è stata negativa.

In mancanza di una specifica prova dell’utilizzo esclusivo, l’Iva sarà detraibile nella misura limitata del 40%

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