Avvocato Generale M.Campos Sanchez – Bordona, 15/11/2017 n. C-523/16 e C-536/16

Il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante non contrasta con il diritto dell’Ue

L’art.51 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta a una normativa nazionale che subordina al pagamento di un importo la sanatoria di determinate irregolarità formali in cui sia incorso l’offerente nel formulare la propria proposta, sempreché si garantisca il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che la sanatoria non permetta la presentazione di ciò che in realtà sarebbe una nuova offerta e che l’onere sia proporzionato agli obiettivi che lo giustificano.

In circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, l’art. 51 della direttiva 2004/18, interpretato conformemente ai principi del diritto dell’Unione che hanno ispirato le disposizioni applicabili ai contratti pubblici, non permette di infliggere agli offerenti sanzioni pecuniarie il cui importo non possa essere inferiore all’uno per mille né superiore all’uno per cento del valore della gara, con un limite massimo di EUR 50 000.

Materia: appalti / disciplina

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